Sostegno ai Privati - Emergenza COVID-19

DL 18/2020 (ART. 54) Fondo di Solidarietà mutui “prima casa” cd. Fondo Gasparrini

Il decreto prevede la possibilità per i titolari di tale forma di finanziamento di beneficiare della sospensione delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito compressivo del nucleo familiare.

A chi è rivolto?

Titolari di mutui “prima casa” che rientrino in una delle seguenti categorie:

  • lavoratori subordinati;
  • lavoratori di cui all’art. 409, 3° comma del c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata);
  • liberi professionisti;
  • lavoratori autonomi, che esercitino attività non imprenditoriali (sono incluse le ditte individuali e gli artigiani).

Requisiti

Per i LAVORATORI, avere subito almeno uno di questi eventi:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;
  • sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro nei seguenti termini:
    >> sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi;
    >> riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.


Per i LAVORATORI AUTONOMI e i LIBERI PROFESSIONISTI (limitatamente ai 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto):

  • autocertificare di avere subito una riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

In caso di mutuo cointestato, i requisiti in questione devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari.

Quali misure possono essere richieste?

  • sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell'esecuzione del contratto;
  • proroga della durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originaria, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo;
  • pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione posto a carico del Fondo Gasparrini;

Condizioni per accedere alle misure di sostegno

  • Il mutuo di cui viene richiesta la sospensione deve essere un mutuo finalizzato all’acquisto di immobile prima casa e deve essere di importo originario non superiore a 400.000 euro; è ammissibile anche il mutuo erogato tramite surroga;
  • Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
  • Il mutuo non deve presentare, al momento di presentazione della domanda, un ritardo nel pagamento delle relative rate di oltre 90 giorni consecutivi.
  • Non sono ammesse richieste di sospensione a valere su mutui che hanno fruito di agevolazioni pubbliche>> la garanzia integrativa di cui alla legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 “Interventi di edilizia agevolata a favore delle banche che accordano a soggetti privati mutui fondiari per la prima casa”.
  • Non sono ammesse richieste per cui è stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 dell’art. 2 della legge 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
  • L’immobile oggetto del mutuo “Prima Casa” NON deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  • Sono ammesse richieste di sospensione a valere su mutui che hanno fruito della garanzia integrativa del “Fondo prima casa” di cui all’art. 1, comma 48 lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“CONSAP”);

COME ACCEDERE ALLE MISURE DI SOSTEGNO ?

Presentare RICHIESTA SCRITTA compilando il “Modulo sospensione rate mutuo prima casa” messo a disposizione dalla CONSAP, debitamente compilato, datato e sottoscritto, cui deve accompagnare un documento di identità in corso di validità, nonché tutti i documenti espressamente richiesti dalla normativa (ELENCO MODULI NECESSARI).

La richiesta va sottoscritta da tutti i cointestatari e garanti del mutuo. E’ in ogni caso prevista la possibilità di sottoscrizione in capo ad un solo cointestatario qualora questi dichiari sotto la propria responsabilità di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti per ragioni collegate all’emergenza COVID 19;

A quale indirizzo inviare la richiesta?

Persone fisiche >> richiesta inviata all’indirizzo mail della Filiale
Lavoratore autonomo / libero professionista >> trasmesso dalla PEC all’indirizzo PEC della Banca info@pec.bancastaranzano.it 

>> Per maggiori informazioni e assistenza nella compilazione del modulo contatta la tua filiale!

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